Dubbio amletico sul diritto all'aborto volontario


Tra i temi più caldi delle discussioni in ambito sociale, abbiamo quello sull'aborto volontario,  non intendendo quello "terapeutico" (quando si tratta di tutelare non solo la vita, ma anche, eventualmente, la semplice salute fisica o psichica della donna); aborto "eugenetico" (in caso di malformazione del feto); indicazione "etica" (nei casi di stupro e incesto); indicazione "sociale" (se alla donna riuscisse troppo gravoso, per le condizioni economiche o ambientali in cui vive, portare a termine la gravidanza), ma quello che rientra nella prerogativa della gestante sul proseguimento o meno della gravidanza, appunto, l'aborto "volontario".

Grazie all'entrata in vigore, nel 1978, della Legge "194", che fa decadere le precedenti leggi che sancivano l'aborto come omicidio e che comportavano delle sanzioni per la gestante e i "complici" dell'atto, più lieve si è fatta la situazione delle donne intenzionate ad interrompere la gestazione. Ma la legge non ricopre completamente il fenomeno e presenta dei buchi giuridico-istituzionali.
La Legge 194 stabilisce che la donna possa ricorrere alla IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) in una struttura pubblica ospedaliera o privata convenzionata, entro termini precisi.

1.     In particolare, la donna può ricorrere all’IVG nei primi novanta giorni di gravidanza quando si siano verificate delle circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità metterebbero in serio pericolo la sua salute fisica o psichica. La legge, quindi, mette la donna al centro della tutela e dette circostanze, più in particolare, possono essere relative: 
        Allo stato di salute (si pensi al caso in cui la paziente debba sottoporsi a cure chemio-terapiche, incompatibili con la gravidanza, per salvare la propria vita); 
        Alle condizioni economiche o socio – familiari; 
        Alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento (si pensi ai casi di violenza carnale), 
        A previsioni di anomalie o malformazioni del feto. 

2.     Dopo i primi novanta giorni di gravidanza, tra il quarto e il quinto mese, l’aborto è possibile solo per ragioni di tipo terapeutico quando:
        La gravidanza o il parto possano mettere in grave pericolo per la vita della donna;
        Quando siano state accertate gravi anomalie o malformazioni del feto che mettano in grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.



Pertanto, una volta decorsi novanta giorni dal concepimento, la salute psichica della donna assume rilievo solo quale riflesso dell’esistenza di gravi anomalie del feto. Le ragioni sociali o le condizioni economiche della donna, non possono più giustificare l’interruzione della gravidanza.
Al di fuori di questi casi e di questi tempi, pertanto, l’aborto in Italia è considerato illegale.

Il problema sorge se l’intenzione della donna ad abortire non è spinto dalle motivazioni suddette, ma da un proprio desiderio ad interrompere la gravidanza.
Tralasciando i moralismi di parte dei religiosi pro-vita e degli scienzioidi pro-aborto, che rendono il tutto molto semplice, il problema diventa di tipo giuridico-istituzionale.
Mi spiego meglio.

Il diritto all'aborto volontario, per essere approvato o respinto, necessita che si delimitino le aree di carattere pubblico e privato della società, quindi, il diritto ad interrompere la gravidanza, rientra nell'area di carattere privato della donna e dei suoi interessi personali o nell'area di carattere pubblico e ciò che comporta a livello demografico et similia?
Come per la questione che ha deciso a che momento una persona può essere reputata individuo separato dalla gestante, anche questa ha un’importanza di spessore.

Approvare il diritto all'aborto volontario può portare sì al “raggiungimento di una nuova tappa della libertà”, ma provocherebbe, altresì, anche tante gravidanze indesiderate ed alimenterebbe il sesso non protetto e tutto ciò che questo comporta, oltre ad un presumibile calo della natalità. Il rifiuto, invece, andrebbe contro l’agognata “libera libertà” che tutti invocano.

Con la delineazione delle aree di influenza pubblico/privato, con una migliore sensibilizzazione al problema e con un confronto non influenzato dalla morale, forse si potrebbe arrivare ad una conclusione.

La morale è ciò che muove anche l’obiezione di coscienza da parte dei medici delle strutture preposte all'intervento, che causano anche l’aborto clandestino e comportano il fatto che molti meno dottori siano disposti ad assistere la gestante. Quindi anche un movimento istituzionale contro chi blocca i non obiettori di coscienza non sarebbe del tutto errato.

Personalmente, non ho una vera posizione riguardo l’aborto, quindi mi limito ad esporre le mie perplessità e le mie riflessioni, anche perché, essendo un argomento al quanto spinoso e complesso, deve essere trattato approfonditamente da gente leggermente distaccata dalla morale e con più esperienza.

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Articolo del 19 Luglio 2017 a cura di G.Lamura.


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