Tra i temi più caldi delle discussioni in ambito sociale, abbiamo quello
sull'aborto volontario, non intendendo quello "terapeutico"
(quando si tratta di tutelare non solo la vita, ma anche, eventualmente, la
semplice salute fisica o psichica della donna); aborto "eugenetico"
(in caso di malformazione del feto); indicazione "etica" (nei casi di
stupro e incesto); indicazione "sociale" (se alla donna riuscisse
troppo gravoso, per le condizioni economiche o ambientali in cui vive, portare
a termine la gravidanza), ma quello che rientra nella prerogativa della
gestante sul proseguimento o meno della gravidanza, appunto, l'aborto
"volontario".
Grazie all'entrata in vigore, nel 1978, della Legge "194", che fa
decadere le precedenti leggi che sancivano l'aborto come omicidio e che
comportavano delle sanzioni per la gestante e i "complici" dell'atto,
più lieve si è fatta la situazione delle donne intenzionate ad interrompere la
gestazione. Ma la legge non ricopre completamente il fenomeno e presenta dei
buchi giuridico-istituzionali.
La Legge 194 stabilisce che la donna possa ricorrere alla IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) in una
struttura pubblica ospedaliera o privata convenzionata, entro termini precisi.
1. In particolare, la donna
può ricorrere all’IVG nei primi novanta giorni di gravidanza quando si siano
verificate delle circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il
parto o la maternità metterebbero in serio pericolo la sua salute fisica o
psichica. La legge, quindi, mette la donna al centro della tutela e dette
circostanze, più in particolare, possono essere relative:
–
Allo stato di salute (si pensi al caso in cui la paziente debba sottoporsi
a cure chemio-terapiche, incompatibili con la gravidanza, per salvare la
propria vita);
–
Alle condizioni economiche o socio – familiari;
–
Alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento (si pensi ai casi di
violenza carnale),
–
A previsioni di anomalie o malformazioni del feto.
2. Dopo i primi novanta
giorni di gravidanza, tra il quarto e il quinto mese, l’aborto è possibile solo
per ragioni di tipo terapeutico quando:
–
La gravidanza o il parto possano mettere in grave pericolo per la vita
della donna;
–
Quando siano state accertate gravi anomalie o malformazioni del feto che
mettano in grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Pertanto, una volta decorsi novanta giorni dal concepimento, la salute
psichica della donna assume rilievo solo quale riflesso dell’esistenza di gravi
anomalie del feto. Le ragioni sociali o le condizioni economiche della donna,
non possono più giustificare l’interruzione della gravidanza.
Al di fuori di questi casi e di questi tempi, pertanto, l’aborto in Italia
è considerato illegale.
Il problema sorge se l’intenzione della donna ad
abortire non è spinto dalle motivazioni suddette, ma da un proprio desiderio ad
interrompere la gravidanza.
Tralasciando i moralismi di parte dei religiosi
pro-vita e degli scienzioidi pro-aborto, che rendono il tutto molto semplice,
il problema diventa di tipo giuridico-istituzionale.
Mi spiego meglio.
Il diritto all'aborto volontario, per essere approvato
o respinto, necessita che si delimitino le aree di carattere pubblico e privato
della società, quindi, il diritto ad interrompere la gravidanza, rientra nell'area
di carattere privato della donna e dei suoi interessi personali o nell'area di
carattere pubblico e ciò che comporta a livello demografico et similia?
Come per la questione che ha deciso a che momento una
persona può essere reputata individuo separato dalla gestante, anche questa ha
un’importanza di spessore.
Approvare il diritto all'aborto volontario può portare
sì al “raggiungimento di una nuova tappa della libertà”, ma provocherebbe,
altresì, anche tante gravidanze indesiderate ed alimenterebbe il sesso non
protetto e tutto ciò che questo comporta, oltre ad un presumibile calo della
natalità. Il rifiuto, invece, andrebbe contro l’agognata “libera libertà” che tutti invocano.
Con la delineazione delle aree di influenza
pubblico/privato, con una migliore sensibilizzazione al problema e con un
confronto non influenzato dalla morale, forse si potrebbe arrivare ad una
conclusione.
La morale è ciò che muove anche l’obiezione di
coscienza da parte dei medici delle strutture preposte all'intervento, che
causano anche l’aborto clandestino e comportano il fatto che molti meno dottori
siano disposti ad assistere la gestante. Quindi anche un movimento
istituzionale contro chi blocca i non obiettori di coscienza non sarebbe del
tutto errato.
Personalmente, non ho una vera posizione riguardo l’aborto,
quindi mi limito ad esporre le mie perplessità e le mie riflessioni, anche
perché, essendo un argomento al quanto spinoso e complesso, deve essere
trattato approfonditamente da gente leggermente distaccata dalla morale e con più esperienza.
Articolo del 19 Luglio 2017 a cura di G.Lamura.
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